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Arbitro assicurativo: come funziona e quando conviene usarlo

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Arbitro assicurativo: come funziona e quando conviene usarlo

Il 15 gennaio 2026 è la data ufficiale della nascita dell’ Arbitro assicurativo, il nuovo sistema che ha l’obiettivo di risolvere le controversie tra consumatori e compagnie o intermediari assicurativi che va a sostituire il ricorso alle vie legali con l’avvio di una disputa giudiziaria.

Infatti, lo scopo dell’istituzione di quello che viene riconosciuto anche con l’acronimo AAS è di rendere più veloci, semplici ed economiche le liti in ambito assicurativo, in modo da tutelare gli interessi di clienti e imprese del settore.

Il nostro Paese ha dato vita all’Arbitro assicurativo a seguito del recepimento della direttiva UE numero 97 del 2016 ed ha definito composizione, funzionamento, quando presentarvi il ricorso e quanto costa usufruirne secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale numero 215 del 6 novembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle dispositive tecniche e attuative dell’IVASS.

Anticipiamo subito che questo sistema per la risoluzione delle controversie assicurative non può essere chiamato in causa quando si è già avviato un procedimento giudiziario che ha come oggetto la disputa tra assicurati e compagnie o intermediari e per gli incidenti stradali che fanno parte del Fondo di Garanzia per le Vittime delle Strada.

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Le decisioni emanate dall’Arbitro assicurativo non sono vincolanti per le società e gli intermediari assicurativi.

Cosa si intende per Arbitro assicurativo

Quando si parla di Arbitro assicurativo si intende quel sistema di risoluzione alternativo delle controversie ADR che si occupa di dare soluzione alle dispute nell’ambito delle assicurazioni tra clienti e compagnie o intermediari del settore.

Questo nuovo organismo è sostenuto dall’Istituto per la Vigilanza nelle Assicurazioni, IVASS che sceglie il presidente e due membri di ogni collegio decisionale in questo istituto è suddiviso, sono in totale 5 i componenti indipendenti.

Le altre figure che compongono l’Arbitro assicurativo sono un membro scelto dalle associazioni che rappresentano le imprese o degli intermediari assicurati ed un altro dalle associazioni che difendono gli interessi dei clienti.

Inoltre, il sistema è completato da una segreteria tecnica che ha il compito di controllare che i ricorsi a questo organo per risolvere i contenziosi assicurativi vengano presentati nei tempi fissati dalla Legge, completi e regolari.

Il funzionamento dell’Arbitro assicurativo

Prima di procedere con il ricorso all’Arbitro assicurativo è obbligatorio inviare un reclamo scritto all’Ufficio reclami della società o all’intermediario assicurativo con il quale si ha una controversia ed attendere una risposta che deve arrivare entro quarantacinque giorni. In caso di risposta non inviata oppure non soddisfacente per l’assicurato, si può procedere con il ricorso all’AAS, a meno che non sia passato un anno dalla presentazione del reclamo o tre anni dai fatti contestati oggetto delle disputa.

Il ricorso all’Arbitro assicurativo può essere presentato senza essere assistiti da un avvocato direttamente online sulla piattaforma ufficiale dell’organismo e che guida il ricorrente in ogni fase del procedimento, a farlo può essere anche un’altra persona con procura firmata oppure un’associazione dei consumatori.

Inoltre, il portale dell’AAS permette a chi fa il ricorso di essere aggiornato sullo stato della procedura, presentare e ricevere informazioni e documenti, come ad esempio quelli che dimostrano l’andamento dei fatti o la copia del reclamo inviato, i documenti d’identità del ricorrente o della procura, oltre a ottenere l’esito del contenziose con la decisione del Consiglio.

Il costo del procedimento è di 20 euro effettuabile tramite PagoPA, sportelli bancari, tabaccherie, ATM abilitati e altri operatori convenzionati che vengono rimborsati al termine della stessa quando il ricorrente ottiene l’accoglimento del ricorso, anche solo parziale.

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Arbitro assicurativo, il nuovo sistema che ha l’obiettivo di risolvere le controversie tra consumatori e compagnie o intermediari assicurativi.

I tempi e le decisioni dell’Arbitro assicurativo

La rapidità della procedura dell’Arbitro assicurativo è dovuta a dei tempi certi che ne definiscono il funzionamento e fissati in 40 giorni per la risposta delle compagnia o dell’intermediario assicurativo, 20 giorni per la replica del ricorrente e altri 20 giorni per la controreplica della parte chiamata in causa.

Dopo 90 giorni dalla presentazione del fascicolo completo, l’AAS comunica l’esito del ricorso, può richiedere una proroga di ulteriori novanta giorni prima di esprimersi quando i casi sono molto complessi e difficili da dirimere. Il procedimento si svolge tutto digitalmente entro 180 giorni, le parti possono raggiungere un accordo prima della decisione del Consiglio ed il ricorrente può ritirare in qualsiasi momento il ricorso.

L’organismo può proporre anche un accordo tra le parti da raggiungere entro 10 giorni con una proposta conciliativa. La decisione emanata dall’Arbitro assicurativo deve essere applicata dall’intermediario o dalla società assicurativa entro 30 giorni dal suo ricevimento correlata di motivazione ed entro 5 giorni ne deve essere fatta comunicazione alla segreteria tecnica con specifica documentazione che ne attesti il seguito.

In caso contrario, la segreteria tecnica procede con la pubblicazione dell’inadempienza sul sito dell’AAS che rimane per cinque anni e su quello dell’impresa o dell’intermediario che non hanno rispettato la decisione ADR in evidenza per sei mesi, senza sito online la notizia deve essere affissa nei locali in cui svolgono la loro attività.

Arbitro assicurativo: altre informazioni utili

Le decisioni emanate dall’Arbitro assicurativo non sono vincolanti per le società e gli intermediari assicurativi ed i clienti possono ottenere quanto spetta facendo ricorso in Tribunale davanti ad un giudice ordinario in caso di verdetto non soddisfacente. Si può portare davanti a questo organismo imprese ed intermediari assicurati con sede in Italia, nello Spazio Economico Europeo e le società che extraeuropee che svolgono la loro attività nel nostro Paese mediante una rete secondaria.

A poter presentare il ricorso all’AAS sono il contraente della polizza assicurativa, anche il cointestatario, l’assicurato e il beneficiario delle assicurazioni sulla vita, i danneggiati che hanno un’azione diretta contro le società di assicurazione e chi partecipa alle polizze collettive. Invece, non possono farlo i professionisti assicurativi, bancari e previdenziali per fatti riguardanti le loro attività lavorative.

Si può ricorrere all’Arbitro assicurativo per ottenere i propri diritti riguardanti un contratto di assicurazione, ad esempio in merito ai sinistri stradali, il rimborso del premio o le modifiche alle condizioni contrattuali non dovute, il comportamento scorretto di un intermediario o di una società del settore in merito all’applicazione della polizza o di una sua clausola, ottenendo un indennizzo o un risarcimento.

Infine, per poter andare davanti a questo organo è importante considerare il valore degli importi da liquidare delle polizze: non oltre i 300mila euro per le TCM, 150mila per le altre assicurazioni sulla vita, 25mila euro per quelle del ramo danni, 2,500 euro per i danneggiati con azione diretta. Molti addetti ai lavori hanno evidenziato alcune criticità di questo sistema, il tempo dirà se esso sarà positivo per la risoluzione delle controversie del settore assicurativo.

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